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Scommessopoli: responsabilità diretta per Lecce e Grosseto

Da 26 Luglio 2012 - 08:12Non Ci Sono Commenti6 min leggere

SOCIETA’
Responsabilità diretta: Lecce e Grosseto
Responsabilità oggettiva: Bari, Udinese, Portogruaro, Sampdoria, Siena, Bologna, Ancona, Novara, Torino, Varese, Albinoleffe

TESSERATI
Illecito sportivo: Andrea Masiello, Salvatore Masiello, Nicola Belmonte,Alessandro Parisi, Leonardo Bonucci, Antonio Bellavista, Stefano Guberti, Marco Rossi, Filippo Carobbio, Daniele Padelli,  Cristian Stellini (ex vice-allenatore Siena), Giuseppe Vives, Pierandrea Semeraro (presidente Lecce), Piero Camilli (presidente Grosseto), Carlo Gervasoni, Mario Cassano, Edoardo Catinali, Cristian Bertani, Davide Drascek, Mavillo Gheller, Marcelo Larrondo, Roberto Vitiello, Alessandro Pellicori, Emanuele Pesoli, Ruben Garlini, Davide Bombardini, Dario Passoni, Luigi Sala, Mirko Poloni, Fernando Coppola, Claudio Terzi, Marcello Sanfelice
Omessa denuncia: Simone Pepe, Guido Angelozzi (ex ds Bari), Simone Bentivoglio, Angelo Da Costa Junior, Antonio Conte (ex-allenatore Siena), Angelo Alessio (ex-vice allenatore Siena), Marco Savorani (ex-allenatore portieri Siena), Giorgio D’urbano (Ex-preparatore atletico Siena).
Violazione art.1 (lealtà sportiva): Marco Esposito

Questo invece quanto si legge nel documento della Figc in merito ai deferimenti di Grosseto e Lecce:

Ancona-Grosseto del 30 aprile 2010: deferiti Piero Camilli “all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), per violazione dell’art. 7, commi  1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con altri soggetti identificati già giudicati  o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. Grossetto, onde guadagnare l’accesso ai play-off. Con l’aggravante di cui all’art. 7,  comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”; Angelo Esmael Junior Da Costa, “all’epoca dei fatti tesserato dell’Ancona, per violazione dell’art. 7, commi  7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara; la società U.S. Grossetto, “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Piero Camilli in occasione della gara Ancona-Grosseto del 30/04/2010. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società medesima; la società  A.C. Ancona, “per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per quanto contestato al proprio tesserato Junior Da Costa in occasione della gara Ancona-Grosseto del 30/04/2010.

Bari-Lecce del 15 maggio 2011: deferiti Andrea Masiello “all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. Bari”, Pierandrea Semeraro “all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Lecce” e Giuseppe Vives “all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.S. Lecce, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Bari-Lecce del 15/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, Masiello chiedendo a soggetto non tesserato di verificare la disponibilità della società Lecce a corrispondere una somma a dei calciatori del Bari per perdere la gara; offrendo denaro, unitamente a soggetti non tesserati, a Bentivoglio, Parisi e Rossi al fine di ottenere la loro adesione alla proposta illecita; prestando attivamente il proprio contributo durante la gara per l’alterazione della stessa, in particolare segnando volontariamente un autogoal; e, infine, percependo denaro a tal fine; Semeraro corrispondendo un ingente somma di denaro, per il tramite di soggetti non tesserati, a Masiello e ad altri soggetti non tesserati, per l’alterazione della gara in questione al fine di ottenere un vantaggio in classifica; Vives svolgendo un ruolo di intermediazione per l’ottenimento dell’assenso definitivo da parte di Masiello prima dell’inizio della gara; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per il solo Masiello, della pluralità degli illeciti posti in essere”. Deferiti anche Simone Bentivoglio, Alessandro Parisi e Marco Rossi, “per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per  aver violato il dovere di informare 11senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Bari-Lecce del 15/05/2011.
Deferita la Società U.S. Lecce a titolo di responsabilità diretta “ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e legale rappresentate Pierandrea Semeraro con l’aggravante di cui  all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica; a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Vives, con l’aggravante di cui  all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica; a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo  commesso a proprio vantaggio da Masiello in concorso con altri soggetti non tesserati”.
Deferita la Società A.S. Bari a titolo di responsabilità oggettiva, “ ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Masiello; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della  pluralità degli illeciti posti in essere – di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Bentivoglio, Parisi e Rossi”.

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Articolo scritto dalla Redazione di Biancorossi.net

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